Art. 31
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio
In vigore dal 28 lug 2015
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio
(, paragrafo 1, del codice)
I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:
a)
i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
b)
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d)
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
g)
le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
h)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i)
i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
j)
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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