Art. 78

Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata

In vigore dal 24 lug 2015
Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata 1.   Ogni TSO sostiene individualmente i costi correlati alla fornitura dei dati di immissione al processo di calcolo della capacità. 2.   Tutti i TSO sostengono congiuntamente i costi connessi alla fusione dei modelli individuali di rete. Tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità sostengono i costi correlati all'istituzione dei responsabili del calcolo coordinato della capacità e allo svolgimento di tale funzione. 3.   Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.
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Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata (Art. 78 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo