Art. 77
Costi di compensazione e regolamento
In vigore dal 24 lug 2015
Costi di compensazione e regolamento
1. Tutti i costi sostenuti dalle controparti centrali e dagli shipping agent possono essere recuperati mediante tariffe o altri meccanismi idonei, purché siano ragionevoli e proporzionati.
2. Le controparti centrali e gli shipping agent concludono accordi efficienti di compensazione e regolamento che evitino costi non necessari e rispecchino il rischio assunto. Gli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento sono soggetti all'approvazione delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1222:oj#art-77