Art. 77

Costi di compensazione e regolamento

In vigore dal 24 lug 2015
Costi di compensazione e regolamento 1.   Tutti i costi sostenuti dalle controparti centrali e dagli shipping agent possono essere recuperati mediante tariffe o altri meccanismi idonei, purché siano ragionevoli e proporzionati. 2.   Le controparti centrali e gli shipping agent concludono accordi efficienti di compensazione e regolamento che evitino costi non necessari e rispecchino il rischio assunto. Gli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento sono soggetti all'approvazione delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.
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Costi di compensazione e regolamento (Art. 77 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo