Art. 75

Disposizioni generali in materia di recupero dei costi

In vigore dal 24 lug 2015
Disposizioni generali in materia di recupero dei costi 1.   I costi relativi agli obblighi facenti capo ai TSO a norma dell', compresi i costi indicati all' e agli articoli da 76 a 79, sono valutati dalle competenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati tempestivamente mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle competenti autorità di regolamentazione. 2.   La quota dei costi comuni degli Stati membri di cui all', paragrafo 2, lettera a), i costi regionali di cui all', paragrafo 2, lettera b), e i costi nazionali di cui all', paragrafo 2, lettera c), considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe per i NEMO, tariffe di rete o altri idonei meccanismi individuati dalle competenti autorità di regolamentazione. 3.   Se richiesto dalle autorità di regolamentazione, i TSO, i NEMO e i soggetti delegati interessati di cui all', entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie ad agevolare la valutazione dei costi sostenuti.
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