Art. 74

Metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso

In vigore dal 24 lug 2015
Metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso 1.   Entro sedici mesi dalla decisione relativa alle regioni di calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una proposta relativa a una metodologia comune per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso. 2.   La metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso include soluzioni di ripartizione dei costi per le azioni aventi rilevanza transfrontaliera. 3.   I costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso ammissibili alla ripartizione dei costi fra i TSO interessati sono definiti in modo trasparente e verificabile. 4.   La metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso quanto meno: a) determina, nel quadro dell'applicazione di contromisure i cui costi siano stati presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità e qualora sia stato stabilito un quadro comune relativo all'uso di tali azioni, quali costi sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli ; b) definisce quali dei costi sostenuti a causa del ricorso al ridispacciamento o agli scambi in controflusso per garantire l'irrevocabilità della capacità interzonale sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli ; c) stabilisce regole per la ripartizione dei costi a livello regionale conformemente alle lettere a) e b). 5.   La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 comprende: a) un meccanismo inteso a verificare l'esigenza reale di effettuare il ridispacciamento e gli scambi in controflusso fra i TSO interessati; b) un meccanismo ex post inteso a monitorare il ricorso alle contromisure con costi; c) un meccanismo inteso a valutare l'impatto delle contromisure, sulla base della sicurezza operativa e di criteri economici; d) un processo che consenta di migliorare le contromisure; e) un processo che consenta alle competenti autorità di regolamentazione di monitorare ogni regione di calcolo della capacità. 6.   La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 inoltre: a) prevede incentivi per la gestione della congestione, comprese le contromisure, e incentivi per investire efficientemente; b) è coerente con le responsabilità e gli obblighi dei TSO interessati; c) garantisce una ripartizione equa dei costi e dei benefici fra i TSO interessati; d) è coerente con gli altri meccanismi correlati, tra cui almeno: i) la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione stabilita all'; ii) il meccanismo di compensazione fra TSO di cui all' del regolamento (CE) n. 714/2009 e al regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione (5); e) agevola il funzionamento e lo sviluppo efficienti a lungo termine del sistema paneuropeo interconnesso nonché il funzionamento efficiente del mercato paneuropeo dell'energia elettrica; f) agevola l'adesione ai principi generali della gestione della congestione di cui all' del regolamento (CE) n. 714/2009; g) consente una pianificazione finanziaria ragionevole; h) è compatibile con gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero e i) rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. 7.   Entro il 31 dicembre 2018 tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità armonizzano ulteriormente nella misura del possibile le metodologie per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso applicate nelle rispettive regioni di calcolo della capacità.
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