Art. 74
Metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso
In vigore dal 24 lug 2015
Metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso
1. Entro sedici mesi dalla decisione relativa alle regioni di calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una proposta relativa a una metodologia comune per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.
2. La metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso include soluzioni di ripartizione dei costi per le azioni aventi rilevanza transfrontaliera.
3. I costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso ammissibili alla ripartizione dei costi fra i TSO interessati sono definiti in modo trasparente e verificabile.
4. La metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso quanto meno:
a)
determina, nel quadro dell'applicazione di contromisure i cui costi siano stati presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità e qualora sia stato stabilito un quadro comune relativo all'uso di tali azioni, quali costi sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli ;
b)
definisce quali dei costi sostenuti a causa del ricorso al ridispacciamento o agli scambi in controflusso per garantire l'irrevocabilità della capacità interzonale sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli ;
c)
stabilisce regole per la ripartizione dei costi a livello regionale conformemente alle lettere a) e b).
5. La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 comprende:
a)
un meccanismo inteso a verificare l'esigenza reale di effettuare il ridispacciamento e gli scambi in controflusso fra i TSO interessati;
b)
un meccanismo ex post inteso a monitorare il ricorso alle contromisure con costi;
c)
un meccanismo inteso a valutare l'impatto delle contromisure, sulla base della sicurezza operativa e di criteri economici;
d)
un processo che consenta di migliorare le contromisure;
e)
un processo che consenta alle competenti autorità di regolamentazione di monitorare ogni regione di calcolo della capacità.
6. La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 inoltre:
a)
prevede incentivi per la gestione della congestione, comprese le contromisure, e incentivi per investire efficientemente;
b)
è coerente con le responsabilità e gli obblighi dei TSO interessati;
c)
garantisce una ripartizione equa dei costi e dei benefici fra i TSO interessati;
d)
è coerente con gli altri meccanismi correlati, tra cui almeno:
i)
la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione stabilita all';
ii)
il meccanismo di compensazione fra TSO di cui all' del regolamento (CE) n. 714/2009 e al regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione (5);
e)
agevola il funzionamento e lo sviluppo efficienti a lungo termine del sistema paneuropeo interconnesso nonché il funzionamento efficiente del mercato paneuropeo dell'energia elettrica;
f)
agevola l'adesione ai principi generali della gestione della congestione di cui all' del regolamento (CE) n. 714/2009;
g)
consente una pianificazione finanziaria ragionevole;
h)
è compatibile con gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero e
i)
rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione.
7. Entro il 31 dicembre 2018 tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità armonizzano ulteriormente nella misura del possibile le metodologie per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso applicate nelle rispettive regioni di calcolo della capacità.
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