Art. 78
Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata
In vigore dal 24 lug 2015
Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata
1. Ogni TSO sostiene individualmente i costi correlati alla fornitura dei dati di immissione al processo di calcolo della capacità.
2. Tutti i TSO sostengono congiuntamente i costi connessi alla fusione dei modelli individuali di rete.
Tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità sostengono i costi correlati all'istituzione dei responsabili del calcolo coordinato della capacità e allo svolgimento di tale funzione.
3. Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.
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