Art. 4

Valutazione

In vigore dal 25 giu 2015
Valutazione 1.   Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui all' al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca ivi previsti. 2.   Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi della valutazione 19 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
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