Art. 3

Divieto di pesca

In vigore dal 25 giu 2015
Divieto di pesca 1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone 1. 2.   È vietata qualsiasi attività di pesca nelle zone 2. 3.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone 1 solo con altri tipi di attrezzi e possono transitare nelle zone 1 purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 4.   I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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