Art. 3
Divieto di pesca
In vigore dal 25 giu 2015
Divieto di pesca
1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone 1.
2. È vietata qualsiasi attività di pesca nelle zone 2.
3. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone 1 solo con altri tipi di attrezzi e possono transitare nelle zone 1 purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4. I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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