Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 giu 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 della Commissione e all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (5) s'intende per:
a)
«attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;
b)
«zone 1», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
c)
«zone 2», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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