Art. 9
Procedura di registrazione
In vigore dal 25 giu 2015
Procedura di registrazione
1. Gli si applicano alla procedura di registrazione a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 o dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
2. Le registrazioni di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n 273/2004 o all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, sono concesse nel formato che figura nell'allegato II.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può concedere una registrazione su un modulo stampato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conforme alle norme nazionali in vigore prima della data di entrata in vigore del medesimo fino all'esaurimento delle scorte.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle registrazioni speciali di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004.
Storico versioni
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