Art. 11
Autorizzazioni di esportazione e di importazione
In vigore dal 25 giu 2015
Autorizzazioni di esportazione e di importazione
1. Le autorizzazioni di esportazione e di importazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 111/2005 sono redatte rispettivamente nel formato di cui agli allegati III o IV del presente regolamento.
In deroga al primo comma, la casella relativa al numero di autorizzazione può avere un formato diverso qualora l'autorizzazione di esportazione o di importazione sia rilasciata in forma elettronica.
2. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano la sostanza classificata e vengono presentati all'ufficio doganale dove viene resa la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione. L'autorità competente al punto di uscita rinvia l'esemplare n. 2 all'autorità di rilascio. L'esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all'autorità competente del paese di importazione. L'esemplare n. 4 è conservato dall'esportatore.
3. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. L'esemplare n. 2 è inviato all'autorità competente del paese di esportazione dall'autorità di rilascio. L'esemplare n. 3 accompagna la sostanza classificata dal punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione fino ai locali commerciali dell'importatore, il quale invia detto esemplare all'autorità di rilascio. L'esemplare n. 4 è conservato dall'importatore.
4. Un'unica autorizzazione di esportazione o di importazione riguarda al massimo due sostanze classificate.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate in una o più lingue ufficiali dell'Unione. A meno che siano rilasciate in forma elettronica, le autorizzazioni hanno un formato e un fondo arabescato in grado di far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
6. Uno Stato membro può stampare direttamente i moduli di autorizzazione o affidare il compito a tipografie da esso autorizzate. In quest'ultimo caso ogni modulo reca gli estremi di tale autorizzazione, nonché il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permetta l'identificazione.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può rilasciare le autorizzazioni di esportazione o di importazione su moduli stampati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conformi al regolamento (CE) n 1277/2005 della Commissione, fino all'esaurimento delle scorte.
8. Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all'allegato III. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall'esportatore. L'esportatore indica, sul retro dell'esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L'esemplare n. 2 viene presentato all'ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L'ufficio doganale conferma i dati e restituisce l'esemplare n. 2 all'esportatore.
9. L'operatore riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura «autorizzazione di esportazione con procedura semplificata». Se l'ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, le informazioni vengono indicate sui documenti che accompagnano l'esportazione.
10. L'esportatore restituisce l'esemplare n 2 all'autorità di rilascio nei 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.
Storico versioni
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