Art. 12

Inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea sui precursori di droghe

In vigore dal 25 giu 2015
Inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea sui precursori di droghe 1.   Ai fini dell'inserimento nella banca dati europea sui precursori di droghe, gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 273/2004, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto e ne comunica le coordinate alla Commissione. 2.   Il punto di contatto competente trasmette le informazioni pertinenti in forma elettronica entro 30 giorni lavorativi dalla concessione della licenza o della registrazione. Qualora l'operatore interessato o l'utilizzatore comunichi all'autorità competente modifiche delle informazioni pertinenti, oppure qualora una licenza o una registrazione sia sospesa o revocata, il punto di contatto competente aggiorna le informazioni entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione delle modifiche o dalla sospensione o revoca della licenza o della registrazione. 3.   La Commissione provvede affinché: a) la trasmissione elettronica di informazioni sia sicura; b) la banca dati sia ad accesso limitato, consentito solo ai funzionari incaricati designati dagli Stati membri e ai funzionari della Commissione responsabili della banca dati europea. 4.   La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati relativi agli operatori e agli utilizzatori inseriti nella banca dati siano utilizzati solo ai fini dei compiti ufficiali dei funzionari incaricati e dei funzionari della Commissione. 5.   Le informazioni sugli operatori e sugli utilizzatori comprendono il nome completo, l'indirizzo, il numero e lo stato di validità della licenza o della registrazione nonché la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate oggetto della rispettiva licenza o registrazione. 6.   La Commissione tiene a disposizione nella banca dati le informazioni sulle licenze e le registrazioni scadute o revocate per almeno tre anni dalla data di scadenza della validità o dalla data di revoca.
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Inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea sui precursori di droghe (Art. 12 Regolamento (UE) 2015/1013) — Testo vigente | Portale Normativo