Art. 3
Procedura di concessione delle licenze
In vigore dal 25 giu 2015
Procedura di concessione delle licenze
1. Gli operatori o gli utilizzatori presentano all'autorità competente, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, una domanda per ottenere la licenza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 o all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
Una domanda è considerata completa quando contiene tutte le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/1011. Della Commissione (4).
2. In sede di valutazione di una domanda per ottenere una licenza, l'autorità competente può anche tenere conto, nella misura in cui sono pertinenti ai fini dell'esame delle condizioni per la concessione di una licenza, dei risultati di eventuali valutazioni o audit precedenti effettuati presso l'operatore richiedente in possesso della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), quale definito all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5).
In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente può autorizzare gli operatori in possesso di una qualifica di AEO, a non fornire tutte le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/1011 all'atto della presentazione di una domanda.
3. L'autorità competente valuterà in primo luogo la completezza della domanda.
Qualora una domanda non sia ritenuta completa, l'autorità competente informa il richiedente al riguardo e lo invita a fornire le informazioni mancanti o qualsiasi altra informazione pertinente.
Qualora una domanda sia ritenuta completa, l'autorità competente conferma al richiedente il ricevimento di una domanda completa.
4. L'autorità competente prende la decisione di concedere o di non concedere una licenza entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa nel caso di una nuova licenza ed entro 30 giorni lavorativi in caso di rinnovo di una licenza.
5. Ogni decisione di non concedere una licenza è motivata e notificata al richiedente in forma elettronica o per iscritto.
6. La licenza può riguardare le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005.
Storico versioni
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