Art. 6
Modifiche successive
In vigore dal 25 giu 2015
Modifiche successive
Qualora dopo la concessione di una licenza siano state modificate le informazioni fornite nella domanda relativa a tale licenza, ma diverse dalle informazioni di cui all', paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/1011, il titolare della licenza informa le autorità competenti, in forma elettronica o per iscritto, entro 10 giorni lavorativi dalla modifica.
Qualora a seguito della modifica le condizioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/1011 continuino ad essere soddisfatte, e le informazioni da modificare figurino nella licenza, l'autorità competente modifica opportunamente la licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1013:oj#art-6