Art. 6 · Modifiche successive

Art. 6

Modifiche successive

In vigore dal 25 giu 2015
Modifiche successive Qualora dopo la concessione di una licenza siano state modificate le informazioni fornite nella domanda relativa a tale licenza, ma diverse dalle informazioni di cui all', paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/1011, il titolare della licenza informa le autorità competenti, in forma elettronica o per iscritto, entro 10 giorni lavorativi dalla modifica. Qualora a seguito della modifica le condizioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/1011 continuino ad essere soddisfatte, e le informazioni da modificare figurino nella licenza, l'autorità competente modifica opportunamente la licenza.
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