Art. 4

Controlli ufficiali

In vigore dal 19 giu 2015
Controlli ufficiali Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all' e presentata in conformità all' è ridotta alla percentuale massima del numero di partite presentate stabilita all'allegato I.
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