Art. 4
Controlli ufficiali
In vigore dal 19 giu 2015
Controlli ufficiali
Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all' e presentata in conformità all' è ridotta alla percentuale massima del numero di partite presentate stabilita all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:949:oj#art-4