Art. 3
Frazionamento delle partite
In vigore dal 19 giu 2015
Frazionamento delle partite
Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all', paragrafo 1, lettera b), autenticato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:949:oj#art-3