Art. 3

Frazionamento delle partite

In vigore dal 19 giu 2015
Frazionamento delle partite Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all', paragrafo 1, lettera b), autenticato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.
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