Art. 2
Documenti di accompagnamento e identificazione delle partite
In vigore dal 19 giu 2015
Documenti di accompagnamento e identificazione delle partite
1. Ogni partita di prodotti di cui all' è corredata di:
a)
una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (5) o in base a norme equivalenti ed eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dall'autorità competente;
b)
un certificato, come da modello di cui all'allegato II, compilato, firmato e attestato da un rappresentante dell'autorità competente; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.
2. Ogni partita dei prodotti di cui all' è identificata da un codice riportato sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ogni sacchetto singolo o altro tipo di imballaggio e ogni imballaggio costituito da più unità singole della partita è identificato dal medesimo codice.
Storico versioni
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