Art. 3

In vigore dal 9 giu 2015
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte, dell'Unione, delle misure previste all'articolo 25 dell'accordo, sono applicabili le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7).
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Art. 3 Regolamento (UE) 2015/938 — Testo vigente | Portale Normativo