Art. 2

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.
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