Art. 1
In vigore dal 9 giu 2015
La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il comitato misto in merito a una questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:938:oj#art-1