Art. 32
Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
In vigore dal 20 mag 2015
Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell', nonché le procedure di composizione approvate da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Tali decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012.
Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove applicabile.
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