Art. 33
Ordine pubblico
In vigore dal 20 mag 2015
Ordine pubblico
Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.
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