Art. 7

Riesame

In vigore dal 5 mag 2015
Riesame La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro cinque anni dall'entrata in vigore. Tale riesame comprende i seguenti aspetti: 1. per gli armadi refrigerati professionali, una valutazione dell'opportunità di introdurre, in particolare: a) specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi di cui all', paragrafo 1; b) specifiche più rigorose per gli armadi ad alte prestazioni; c) specifiche in tema di informazioni circa la capacità degli armadi refrigerati professionali di raffreddare gli alimenti; d) un metodo per determinare il consumo annuo standard di energia dei frigocongelatori; e) un nuovo metodo relativo al consumo annuo standard di energia degli armadi orizzontali; 2. per gli abbattitori, una valutazione dell'opportunità di introdurre specifiche per la progettazione ecocompatibile di tali prodotti; 3. per le celle frigorifere walk-in, una valutazione dell'opportunità di introdurre specifiche per la progettazione ecocompatibile di tali prodotti; 4. per le unità di condensazione e i chiller di processo: a) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra connesse ai refrigeranti; b) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento inferiore a 0,1 kW a bassa temperatura e a 0,2 kW a media temperatura e delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 20 kW a bassa temperatura e a 50 kW a media temperatura; c) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione vendute con un evaporatore, dei blocchi o delle incastellature per compressori senza condensatore e delle unità di condensazione il cui condensatore non utilizza aria per il trasferimento termico; d) una valutazione dell'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo che utilizzano condensazione evaporativa e di quelli che utilizzano la tecnologia di assorbimento; 5. per tutti i prodotti, la verifica dell'eventuale disponibilità di nuove versioni delle fonti citate per i valori GWP; 6. per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze ammesse nella procedura di verifica del valore misurato del consumo di energia.
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Riesame (Art. 7 Regolamento (UE) 2015/1095) — Testo vigente | Portale Normativo