Art. 5

Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 5 mag 2015
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato Nell'effettuare le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni degli allegati II, V e VII del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui agli allegati IX, X e XI.
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