Art. 4

Valutazione di conformità

In vigore dal 5 mag 2015
Valutazione di conformità 1.   Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa. 2.   Ai fini della valutazione della conformità di cui all' della direttiva 2009/125/CE la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all'allegato II, punto 2, all'allegato V, punto 2, lettera b), e all'allegato VII, punto 2, lettera b), del presente regolamento.
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