Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 5 mag 2015
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di armadi refrigerati professionali e di abbattitori. Il presente regolamento si applica agli abbattitori e agli armadi refrigerati professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi. Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti: a) armadi refrigerati professionali alimentati principalmente da energia non elettrica; b) armadi refrigerati professionali dotati di un'unità di condensazione remota; c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale; d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione; e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione; f) saladette; g) banchi frigo e altre forme simili di armadi, destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e alla conservazione; h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore; i) abbattitori e camere di abbattimento con una capacità superiore a 300 kg di alimenti; j) dispositivi di abbattimento a ciclo continuo; k) armadi refrigerati professionali e abbattitori su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi refrigerati professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 10, o agli abbattitori, quali descritti nell'allegato I, definizione 11. l) armadi da incasso; m) armadi roll-in e passanti; n) armadi statici; o) congelatori a pozzetto. 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe. Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti: a) unità di condensazione provviste di evaporatore che può essere un evaporatore integrato, come nelle unità monoblocco, o remoto, come nelle unità split; b) pack di compressori o rack di compressori senza condensatore; c) unità di condensazione il cui lato condensatore non utilizza aria per il trasferimento termico. 3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di chiller di processo destinati a funzionare a bassa o media temperatura. Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti: a) chiller di processo destinati a funzionare a temperatura elevata; b) chiller di processo che utilizzano esclusivamente condensazione evaporativa; c) chiller di processo prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto; d) chiller ad assorbimento.
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