Art. 4

Responsabilità dei distributori

In vigore dal 5 mag 2015
Responsabilità dei distributori I distributori di armadi frigoriferi/congelatori professionali garantiscono il rispetto delle seguenti specifiche: a) presso il punto vendita ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale riporta l'etichetta provvista dai fornitori a norma dell', paragrafo 1, apposta all'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio in modo da risultare chiaramente visibile; b) gli armadi frigoriferi/congelatori professionali posti in vendita, noleggio o locazione-vendita in situazioni in cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, sono commercializzati corredati delle informazioni provviste dai fornitori a norma dell'allegato VI, tranne quando l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; c) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello; d) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.
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