Art. 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

In vigore dal 5 mag 2015
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, del consumo e dei volumi annui di energia conformemente alla procedura stabilita nell'allegato X.
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