Art. 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
In vigore dal 5 mag 2015
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. A partire dal 1o luglio 2016 i fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio armadi frigoriferi/congelatori professionali garantiscono il rispetto delle seguenti specifiche:
a)
ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale è provvisto di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;
b)
per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;
c)
è messa a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;
d)
per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;
e)
su richiesta delle autorità degli Stati membri è fornita la documentazione tecnica, secondo quanto stabilito all'allegato V;
f)
la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
g)
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.
2. Le etichette di cui all'allegato III accompagnano gli armadi frigoriferi/congelatori professionali immessi sul mercato in base al seguente calendario:
—
dal 1o luglio 2016: etichetta 1 o etichetta 2;
—
dal 1o luglio 2019: etichetta 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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