Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 29 apr 2015
Sanzioni 1.   Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare ai costruttori in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse. 2.   I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno: a) il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo; b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione; c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo, al rifiuto o al ritiro dell'omologazione; d) la violazione delle disposizioni di cui all'; e) le azioni in violazione delle disposizioni dell', paragrafo 7.
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