Art. 5

Obblighi specifici dei costruttori

In vigore dal 29 apr 2015
Obblighi specifici dei costruttori 1.   I costruttori garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti installati a bordo relativi al sistema eCall basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, siano fabbricati e omologati a norma del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo. 2.   I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, sia inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza unico europeo 112. I costruttori dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. I fabbricanti garantiscono che il controllo di attivazione manuale del sistema eCall di bordo basato sul 112 sia progettato in modo tale da evitarne l'uso improprio. 3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un sistema TPS eCall di bordo che fornisca un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il sistema TPS eCall di bordo è conforme allo standard EN 16102:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi»; b) i costruttori garantiscono che solo un sistema è attivo in un determinato momento e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento del sistema TPS eCall di bordo; c) il proprietario del veicolo ha il diritto di scegliere in ogni momento se usare il sistema di bordo eCall basato sul 112 o il sistema TPS eCall di bordo; d) i costruttori includono informazioni in merito al diritto previsto alla lettera c) nel manuale di istruzioni. 4.   I costruttori garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. I costruttori possono inoltre scegliere la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare. 5.   Soltanto i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere sottoposti a prova, installati in modo permanente sul veicolo oppure omologati separatamente, sono accettati ai fini dell'omologazione CE. 6.   I costruttori dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall basata sul 112, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti. 7.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a un canone ragionevole non superiore a un importo nominale e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112. I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e sulle norme disponibili relative a eCall, ove applicabili, tra cui: a) EN 16072:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — requisiti operativi per eCall paneuropeo»; b) EN 16062:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)»; c) CEN/TS 16454:2013 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto», per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo basato sul 112 al servizio eCall paneuropeo; d) EN 15722:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)»; e) EN 16102:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi»; f) eventuali altre norme europee relative ai sistemi eCall adottate in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamenti UNECE) relativi ai sistemi eCall a cui l'Unione ha aderito. I primi di tali atti delegati sono adottati entro il 9 giugno 2016. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per aggiornare le versioni delle norme di cui al paragrafo 8 quando viene adottata una nuova versione.
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