Art. 6
Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
In vigore dal 29 apr 2015
Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
1. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.
2. I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono usati per il solo scopo di affrontare le situazioni di emergenza di cui all', paragrafo 2, primo comma.
3. I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ad affrontare le situazioni di emergenza di cui all', paragrafo 2, primo comma. Tali dati sono cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo.
4. I costruttori garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia tracciabile né oggetto di controllo costante.
5. I costruttori garantiscono che i dati siano automaticamente e costantemente soppressi dalla memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112. È consentita la conservazione delle ultime tre posizioni del veicolo per quanto strettamente necessario a indicare la posizione attuale e la direzione di marcia al momento dell'evento.
6. Tali dati non sono disponibili al di fuori del sistema eCall di bordo basato sul 112 ad alcuna entità prima dell'attivazione del sistema eCall.
7. Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di fornire agli utilizzatori di eCall un livello di protezione della privacy adeguato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.
8. La MDS inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 contiene solo le informazioni minime di cui alla norma EN 15722:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)». Dal sistema eCall di bordo basato sul 112 non sono trasmessi altri dati. Tale MSD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale e permanente.
9. I costruttori forniscono informazioni chiare e complete nel manuale di istruzioni del proprietario sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112. Le informazioni contengono:
a)
il riferimento alla base giuridica per il trattamento;
b)
la precisazione del fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è attivato in automatico;
c)
le modalità di elaborazione dei dati eseguite dal sistema eCall di bordo basato sul 112;
d)
le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che è limitata alle situazioni di emergenza di cui all', paragrafo 2, primo comma;
e)
i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati;
f)
il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112;
g)
la precisazione del fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;
h)
le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché il servizio di contatto responsabile del trattamento delle domande di accesso;
i)
eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio TPS eCall e/o di altri servizi a valore aggiunto, che sono soggetti al consenso esplicito del proprietario e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi TPS eCall di bordo o altri servizi a valore aggiunto.
10. Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 9 sono fornite nel manuale di istruzioni separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi TPS eCall, prima dell'utilizzo del sistema.
11. I costruttori garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e qualunque altro sistema che fornisce TPS eCall o un servizio a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un sistema che fornisce TPS eCall o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un TPS eCall o un servizio a valore aggiunto non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 112.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire:
a)
le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per l'applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3;
b)
le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per fare in modo che non vi sia scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi come previsto al paragrafo 11.
Il primo di tali atti delegati è adottato entro 9 giugno 2016.
13. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:
a)
le modalità pratiche per verificare che non vi sia possibilità di tracciabilità e controllo ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6;
b)
il modello per le informazioni da fornire all'utente di cui al paragrafo 9.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:758:oj#art-6