Art. 17

Clausola di revisione

In vigore dal 29 apr 2015
Clausola di revisione Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. Nella valutazione si esamina in particolare: a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari; b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento; c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario; d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie; e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti; f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili; g) gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse; h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito; i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero; j) l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica; k) l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell', paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2 % del valore dell'operazione. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.
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Clausola di revisione (Art. 17 Regolamento (UE) 2015/751) — Testo vigente | Portale Normativo