Art. 16

Carte universali

In vigore dal 29 apr 2015
Carte universali 1.   Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte dello schema di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito. 2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 9 dicembre 2016 gli Stati membri possono stabilire una quota non superiore al 30 % delle operazioni nazionali di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle commissioni interbancarie stabilito all'.
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Carte universali (Art. 16 Regolamento (UE) 2015/751) — Testo vigente | Portale Normativo