Art. 3

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori

In vigore dal 29 apr 2015
Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori 1.   I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione. 2.   Per le operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono: a) definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e possono imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile; o b) consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data dell'8 giugno 2015, che deve essere rivisto ogni cinque anni o ogniqualvolta vi sia una variazione significativa dei tassi di cambio. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. 3.   Fino al 9 dicembre 2020, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito. 4.   I valori annui di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter sono calcolati su base annua, a partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere al 1o aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo di detto valore ha inizio quindici mesi di calendario prima della data di applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter e si conclude tre mesi di calendario prima di tale data. 5.   Le autorità competenti di cui all' impongono, con richiesta scritta, agli schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1o marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 quater, prima frase. Ogni altra informazione che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.
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Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/751) — Testo vigente | Portale Normativo