Art. 3
Conferma della sostituzione del partner privato
In vigore dal 28 apr 2015
Conferma della sostituzione del partner privato
A condizione che il partner o l'organismo si assumano e adempiano tutti gli obblighi propri di un beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettino le condizioni di cui all' del presente regolamento, entro un mese dal ricevimento della proposta di cui all', l'autorità di gestione:
a)
registra il partner o l'organismo come beneficiario a partire dalla data di cui all', lettera b), del presente regolamento;
b)
informa il partner o l'organismo circa l'importo del sostegno rimanente e disponibile a titolo dei fondi SIE.
Storico versioni
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