Art. 1

Condizioni aggiuntive per la sostituzione di un partner privato

In vigore dal 28 apr 2015
Condizioni aggiuntive per la sostituzione di un partner privato La sostituzione del partner privato o dell'organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 («partner o organismo») soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive: a) il partner o l'organismo sono in grado di fornire come minimo il servizio con lo stesso livello qualitativo minimo previsto dal primo accordo di partenariato pubblico-privato («PPP»); b) il partner o l'organismo hanno accettato di assumere i diritti e le responsabilità propri di un beneficiario per quanto concerne il sostegno alle operazioni PPP a decorrere dalla data in cui l'autorità di gestione riceve la comunicazione relativa alla proposta di sostituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:1076:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo