Art. 5

Predisposizione di relazioni e pista di controllo

In vigore dal 28 apr 2015
Predisposizione di relazioni e pista di controllo 1.   L'accordo di PPP contiene disposizioni riguardanti l'istituzione di un sistema di predisposizione delle relazioni e conservazione dei documenti. Tale sistema prevede gli stessi obblighi in materia di predisposizione delle relazioni e di conservazione dei documenti che incombono al beneficiario che sostiene e paga le spese ammissibili a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   L'accordo di PPP prevede procedure volte a garantire l'adeguata pista di controllo di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2). Tali procedure devono in particolare consentire la riconciliazione delle spese sostenute e pagate dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione con le spese dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione.
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Predisposizione di relazioni e pista di controllo (Art. 5 Regolamento (UE) 2015/1076) — Testo vigente | Portale Normativo