Art. 3

Specifiche di aeronavigabilità supplementari per un determinato tipo di operazione

In vigore dal 23 apr 2015
Specifiche di aeronavigabilità supplementari per un determinato tipo di operazione Quando utilizzano l'aeromobile di cui all', gli operatori per i quali uno Stato membro assicura la sorveglianza rispettano le disposizioni dell'allegato I.
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