Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2015
Definizioni Agli effetti del presente regolamento, per a) «configurazione operativa massima di sedili passeggeri», si intende la massima capacità di sedili passeggeri di un singolo aeromobile, con l'esclusione dei sedili dell'equipaggio, stabilita a fini operativi e specificata nel manuale delle operazioni; b) «velivolo pesante», si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli pesanti «CS-25» o equivalenti nella propria base di certificazione.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2015/640) — Testo vigente | Portale Normativo