Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 apr 2015
Disposizioni transitorie
Gli aeromobili per i quali i rispettivi operatori hanno dimostrato all'autorità competente di ottemperare alla norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» (nel prosieguo «requisiti JAR-26»), adottata dalle Joint Aviation Authorities il 13 luglio 1998 e successivamente modificata dall'emendamento 3 del 1o dicembre 2005, prima delle date di applicazione di cui all', sono ritenuti conformi alle specifiche equivalenti di cui all'allegato I del presente regolamento.
Gli aeromobili per i quali, a norma del primo comma, sia stata dimostrata la conformità ai requisiti JAR-26 equivalenti alle specifiche di cui ai punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I del presente regolamento non devono essere successivamente modificati in modo tale da comprometterne la conformità ai requisiti JAR-26 di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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