Art. 5

Decisione sulla domanda

In vigore dal 24 mar 2015
Decisione sulla domanda 1.   Se l'autorità di vigilanza decide di respingere la domanda, comunica i motivi su cui è basata la decisione. L'autorità di vigilanza approva la domanda solo se è convinta della giustificazione addotta per la sostituzione di un sottoinsieme di parametri della formula standard. 2.   Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, la comunica senza indugio e per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda. 3.   L'autorità di vigilanza può decidere di approvare la domanda in riferimento ad alcuni, ma non a tutti, i segmenti o parametri indicati nella domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:498:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo