Art. 5
Decisione sulla domanda
In vigore dal 24 mar 2015
Decisione sulla domanda
1. Se l'autorità di vigilanza decide di respingere la domanda, comunica i motivi su cui è basata la decisione. L'autorità di vigilanza approva la domanda solo se è convinta della giustificazione addotta per la sostituzione di un sottoinsieme di parametri della formula standard.
2. Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, la comunica senza indugio e per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda.
3. L'autorità di vigilanza può decidere di approvare la domanda in riferimento ad alcuni, ma non a tutti, i segmenti o parametri indicati nella domanda.
Storico versioni
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