Art. 3

Valutazione da parte dell'autorità di vigilanza della scelta dei parametri e del relativo metodo di calcolo

In vigore dal 24 mar 2015
Valutazione da parte dell'autorità di vigilanza della scelta dei parametri e del relativo metodo di calcolo 1.   L'autorità di vigilanza valuta la scelta da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione: a) dei parametri da sostituire, considerando se l'uso dei parametri specifici dell'impresa rifletta meglio il profilo del rischio di sottoscrizione dell'impresa; b) dei segmenti per i quali sono stati calcolati i parametri, considerando se l'uso dei parametri specifici dell'impresa rifletta meglio il profilo del rischio di sottoscrizione dell'impresa. 2.   Le autorità di vigilanza valutano le giustificazioni addotte dall'impresa per la scelta del metodo standardizzato da utilizzare per calcolare i parametri specifici dell'impresa. Ai fini di tale valutazione le autorità di vigilanza considerano se le ipotesi relative ai metodi standardizzati siano soddisfatte e se i dati siano rilevanti per il profilo di rischio dell'impresa.
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