Art. 4
Valutazione della domanda
In vigore dal 24 mar 2015
Valutazione della domanda
1. L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'autorità di vigilanza conferma la completezza o meno della domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'autorità di vigilanza considera completa una domanda di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa se detta domanda contiene tutte le informazioni e le prove documentali di cui all', paragrafi 3 e 4. Se l'autorità di vigilanza stabilisce che la domanda non è completa, informa immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il periodo di approvazione non è iniziato e specifica il motivo per cui la domanda non è ritenuta completa.
3. Il fatto che l'autorità di vigilanza abbia confermato che una domanda è completa non le impedisce di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e i motivi della richiesta.
4. La valutazione della domanda può comprendere richieste di aggiustamenti da parte delle autorità di vigilanza del modo in cui l'impresa propone di applicare il parametro specifico dell'impresa. Qualora l'autorità di vigilanza stabilisca che sarebbe possibile approvare la domanda relativa all'uso di un parametro specifico dell'impresa a condizione che siano effettuati aggiustamenti, notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione senza indugio, per iscritto, gli aggiustamenti richiesti.
5. I giorni compresi tra la data in cui l'autorità di vigilanza richiede tali informazioni o aggiustamenti e la data in cui riceve tali informazioni non sono inclusi nel periodo di sei mesi di cui al paragrafo 7.
6. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di qualsiasi modifica apportata ai dettagli della domanda. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di una modifica apportata alla propria domanda, questa viene considerata come una nuova domanda salvo che:
a)
la modifica sia dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni o aggiustamenti da parte dell'autorità di vigilanza; o
b)
l'autorità di vigilanza sia convinta che la modifica non influisca sensibilmente sulla valutazione della domanda da parte dell'autorità stessa.
7. L'autorità di vigilanza garantisce l'adozione di una decisione in merito a una domanda entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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