Art. 5
Decisione finale
In vigore dal 19 mar 2015
Decisione finale
1. Nel caso previsto dall'articolo 231, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, quando una decisione congiunta è stata adottata, l'autorità di vigilanza del gruppo:
a)
documenta la decisione finale sulla domanda e, se del caso, sui termini e sulle condizioni cui la decisione è subordinata;
b)
invia la decisione finale a tutti i membri del collegio e, se del caso, ai partecipanti, assieme ai pareri delle autorità di vigilanza interessate.
Nel caso di cui al primo comma, l'accordo sulla decisione finale è confermato per iscritto da rappresentanti delle autorità di vigilanza interessate, muniti di autorità sufficiente per impegnare le rispettive autorità.
2. Nel caso di cui all'articolo 231, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, quando una decisione congiunta non è stata adottata, l'autorità di vigilanza del gruppo:
a)
documenta la propria decisione finale;
b)
documenta i pareri e le riserve di cui all', paragrafo 7;
c)
motiva i pareri e le riserve delle autorità di vigilanza interessate e, se del caso, le ragioni per cui l'autorità di vigilanza del gruppo si è scostata in misura significativa da tali pareri nel documento, inviato alle autorità di vigilanza interessate, in cui esponeva la propria decisione ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;
d)
invia la decisione agli altri membri del collegio e, se del caso, ai partecipanti, assieme ai pareri e alle riserve delle autorità di vigilanza interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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