Art. 3
Accordo sulla procedura
In vigore dal 19 mar 2015
Accordo sulla procedura
1. Le autorità di vigilanza interessate raggiungono un accordo sulla procedura per l'adozione e le modalità di formalizzazione delle decisioni congiunte — tra cui la scadenza, le fasi principali e i risultati — tenendo anche conto dei requisiti di cui alla direttiva 2009/138/CE, ulteriormente precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), che integra la direttiva 2009/138/CE. Allo scopo di fare quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, tutte le autorità di vigilanza interessate garantiscono che le fasi principali e i risultati previsti per la procedura concordata siano rispettati ed effettuati tempestivamente.
2. Le autorità di vigilanza interessate tengono conto — nel concordare la procedura — di eventuali ostacoli giuridici o procedure interne che potrebbero impedire loro di esprimere un parere formale sulla domanda entro il periodo di tempo previsto. A tal fine tutte le autorità di vigilanza interessate informano le altre autorità di qualsiasi ostacolo giuridico o procedura interna eventualmente vigente nel rispettivo ambito.
3. Le autorità di vigilanza interessate comunicano alle altre autorità interessate qualsiasi informazione che possa risultare rilevante per la decisione relativa alla domanda non appena ciò risulti praticamente possibile.
4. Qualora un'autorità di vigilanza interessata sollevi una questione concernente la procedura, e in particolare allorché risulti improbabile raggiungere il consenso su una decisione, essa ne illustra i motivi alle altre autorità di vigilanza interessate, precisando se intende rinviare la questione all'EIOPA ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. L'autorità di vigilanza del gruppo avvia una discussione con tutte le autorità di vigilanza interessate allo scopo di individuare una soluzione al problema. Le autorità di vigilanza concordano un periodo di tempo per raggiungere una soluzione.
5. Se nel periodo di tempo concordato non viene raggiunta una soluzione soddisfacente e l'autorità di vigilanza pertinente decide di rinviare la questione all'EIOPA, essa agisce in tal senso senza indugio.
Storico versioni
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