Art. 4
Proposta di decisione
In vigore dal 19 mar 2015
Proposta di decisione
1. Prima di formulare una proposta di decisione, le autorità di vigilanza interessate confermano che la valutazione della domanda è stata portata a termine e che l'esito di tale valutazione costituisce la base per l'adozione di una decisione in merito alla domanda.
2. Le altre autorità di vigilanza interessate contribuiscono alla proposta di decisione inviando all'autorità di vigilanza del gruppo una sintesi scritta dell'esito della valutazione effettuata.
3. L'autorità di vigilanza del gruppo, avvalendosi del contributo delle altre autorità di vigilanza interessate, di cui al paragrafo 2, redige una proposta di decisione scritta, inserendovi, se del caso, i termini e le condizioni cui la decisione proposta è subordinata. Tale proposta contiene le motivazioni della decisione e, se del caso, dei termini e delle condizioni.
4. Nel redigere una proposta di decisione, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione, se del caso, le opinioni espresse durante la valutazione della domanda da parte delle altre autorità di vigilanza interessate in merito all'adeguatezza del modello interno di gruppo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Se del caso, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione anche le opinioni espresse dalle altre autorità di vigilanza, in seno al collegio delle autorità di vigilanza, sul modello interno di gruppo.
5. L'autorità di vigilanza del gruppo invia la proposta di decisione alle autorità di vigilanza interessate e, se del caso, agli altri membri e partecipanti al collegio.
6. Le altre autorità di vigilanza interessate comunicano per iscritto all'autorità di vigilanza del gruppo il proprio parere sulla proposta di decisione, inserendovi, se del caso, anche un parere sui termini e sulle condizioni cui la decisione proposta è subordinata. L'autorità di vigilanza del gruppo raccoglie i pareri ricevuti e ne comunica una sintesi alle altre autorità di vigilanza interessate.
7. L'autorità di vigilanza del gruppo organizza almeno una seduta con le altre autorità di vigilanza interessate per discutere la proposta di decisione e i pareri comunicati. Tali sedute possono svolgersi sotto forma di riunione fisica oppure, con l'assenso di tutte le autorità di vigilanza interessate, con altri mezzi. La discussione deve porsi l'obiettivo di raggiungere un consenso sulla decisione congiunta. Ciascuna autorità di vigilanza interessata conferma poi il proprio parere oppure comunica per iscritto il suo parere definitivo e le sue riserve all'autorità di vigilanza del gruppo.
Storico versioni
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