Art. 2
Definizione
In vigore dal 19 mar 2015
Definizione
Ai fini del presente regolamento, si intendono per «autorità di vigilanza interessate» le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui è situata la sede di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che chieda l'autorizzazione a usare un modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità.
Storico versioni
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